Legge n. 23 dell' 11 gennaio 1996
Norme sull'edilizia scolastica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana la seguente legge
Art. 1 - Finalità
1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del
sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali
strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati
alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e
sociali.
2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve
garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato
di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media
nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente
valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e
igiene;
d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai
processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica
e alla sperimentazione;
e) un'equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con
riferimento agli andamenti demografici;
f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di
base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.
Art. 2 - Interventi da realizzare
1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:
a) la costruzione e il completamento di edifici
scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o
da adibire ad uso scolastico, in particolare al fine da eliminare le locazioni a
carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione
impropria di stabili che non siano riadattabili;
b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli
edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed
eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;
d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di
uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della
collettività;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.
3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e
il collaudo, nonché le eventuali indagini.
4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di
riconversione sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli
arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai
laboratori e alle biblioteche scolastiche.
Art. 3 - Competenze degli enti locali
1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. i, della legge 8 giugno 1990, n.
142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di
scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le
industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi
stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese
varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e
telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed i
relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che
implichi il rispetto delle norme per la sicurezza e sull'adeguamento degli
impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere
obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali, ovvero ad assumere formale
impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni
scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria
degli edifici destinati ad uso scolastico. A tale fine gli enti territoriali
assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni
delegate.
Art. 4 - Programmazione, procedure di
attuazione e finanziamento degli interventi
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali,
con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della
capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale
di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo, il complessivo ammontare
dei mutui è determinato in lire duecentoventicinque miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani
generali triennali e piani di attuazione, predisposti e approvati dalle regioni,
sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate
dagli enti territoriali competenti, sentiti gli uffici scolastici provinciali,
che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici
distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza permanente per i
rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le
regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio, suddividendole per
annualità, e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli
interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati
dall'osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art. 6, approvano e
trasmettono al ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali
contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione
degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa
data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di
difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale,
il ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare
opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del
ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla
trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del ministro della pubblica
istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi
bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel
bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i
progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e
provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e
prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi,
alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del
mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti
territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel
termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni
entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. nella
ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di
cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi
previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere
inseriti in quello successivo, le relative quote di finanziamento non utilizzate
vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli
enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono
automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e
di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. decorsi trenta giorni, in
caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del governo.
Art. 5 - Norme tecniche
1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, il ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle
proposte dell'osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto le
norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità
urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi
progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche
norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in
particolare indici diversificati riferiti alle specificità dei centri storici e
delle aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali
di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli
contenuti nel decreto del ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2
febbraio 1976.
Art. 6 - Osservatorio per l'edilizia scolastica
1. È istituito presso il ministero della pubblica istruzione l'osservatorio per
l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali,
regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una
rappresentanza del ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di
promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e
normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel
campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico,
nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi
previsti dalla presente legge.
2. L'osservatorio è presieduto dal ministro della pubblica istruzione, il quale
ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'osservatorio non
comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico dello bilancio del
ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e servizi statistico e informativo operanti presso il
Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'osservatorio, ai fini
delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui
all'art. 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione
un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente ufficio
per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere
disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato, fino a un massimo di cinque unità nella fase di
predisposizione delle norme tecniche di cui all'art. 5, comma 1, e di due unità
per l'attività ordinaria.
Art. 7 - Anagrafe dell'edilizia scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento,
nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti
locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, diretta
ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio
edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo
strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione
degli interventi nel settore.
2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione
dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto, sentito l'osservatorio per l'edilizia
scolastica.
3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica le regioni e gli
enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di
cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma
di supporti magnetici.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive
articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, in base agli indirizzi
definiti dall'osservatorio per l'edilizia scolastica.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire
venti miliardi per il 1995 e di lire duecento milioni annui a decorrere dal
1996.
Art. 8 - Trasferimento e utilizzazione degli
immobili
1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni
scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, sono trasferiti in uso gratuito
ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà, con vincolo di
destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari
interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I
relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono
trasferiti in proprietà, a titolo non oneroso alle province. Le province
acquisiscono altresì la proprietà, ove non ancora attribuita, degli edifici
costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso
scolastico.
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui
ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso
scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita
convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'art.
3.
4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti a interventi di
ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati alla data di
entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione
scolastica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, con decreto del ministro
dell'interno, di concerto con il ministro delle finanze, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI),
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le condizioni, con riferimento alle diverse fattispecie, per la
definizione dei rapporti intercorrenti tra province e comuni aventi a oggetto i
suddetti immobili. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto
nella Gazzetta Ufficiale, i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel
quadro delle indicazioni prospettate.
5. Le province subentrano a tutti gli effetti nei contratti di locazione degli
immobili di proprietà privata utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di
istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, fatta salva la
possibilità di risoluzione del contratto.
6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico
utilizzati come sede di istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli di
cui al comma 2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme
vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso
all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino
a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di
entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati
mediante convenzione.
7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso
scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze
di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano
venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio
può essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente
territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore
agli studi.
8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso
all'ente competente ai sensi dell'art. 3, comma 1, può essere revocato e
l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente competente sottragga
alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà con equivalenti
caratteristiche.
9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono
trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente
titolare e secondo le modalità di cui al comma 7. tale trasferimento avviene su
richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al
comma 4.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni,
qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà della
provincia o dello Stato.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9 - Trasferimento degli oneri
1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla normativa
precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio
scolastico, a quello competente ai sensi dell'art. 3, avviene secondo le
disposizioni previste dal presente articolo.
2. Con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro
e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente
comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente,
esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il
funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta
alle province ai sensi dell'art. 3, previa individuazione dei criteri e delle
modalità ,di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'ANCI e
l'UPI.
3. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro
e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti,
esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui
siano proprietari dell'immobile, delle istituzioni scolastiche, per il
funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta
alle province ai sensi dell'art. 3.
4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3, si provvede al
trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante
convenzione tra gli enti interessati.
Art. 10 - Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, comma 1, pari a lire
trentasette miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, pari a lire venti miliardi
per il 1995 e a lire duecento milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede,
per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11 - Norme integrative regionali
1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di
lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia
scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono
principi della legislazione dello Stato a norma degli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
2. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di
autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa
vigente in materia di lavori pubblici.
3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui
all'art. 5, comma 2, devono fra l'altro:
a) definire i costi massimi per aula, per metro
quadrato e per metro cubo di costruzione, con riferimento alle diverse
situazioni dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di
intervento;
b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;
c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile
degli enti territoriali competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i
conseguenti oneri di manutenzione.
4. In attesa dell'emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti ai sensi della presente legge per interventi relativi all'edilizia scolastica sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.
Art. 12 - Norme transitorie e finali
1. Il ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il ministro dell'interno,
sentite l'ANCI e l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM),
definisce con proprio decreto lo schema di convenzione per l'utilizzazione
integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le
attività scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione
prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni,
enti e privati.
2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici
provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a
carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, le richieste
di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica
proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono comunque presentate
all'amministrazione provinciale di competenza.
4. Gli artt. 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4 del T.U. approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si
applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 5, il decreto del ministro
dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni
scolastiche statali nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o
riconosciute dallo Stato.